Costituire o modificare una società
Tipologie di società
Nel momento in cui si decide di costituire una società, è necessario capire prima, anche con l’aiuto del notaio, quale tipo di società risponde meglio alle proprie esigenze, sia sotto il profilo organizzativo, sia delle responsabilità e degli scopi da raggiungere.
Si distinguono le società di persone e le società di capitali.
Le società di persone non hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società rispondono anche i soci; quindi i debiti della società li pagano anche i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge). Esistono:
Le società di capitali possono svolgere, attraverso la costituzione di consorzi, anche attività consortile che consiste nella organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
La personalità giuridica si acquista con l'iscrizione da parte del notaio dell'atto pubblico costitutivo della società presso il Registro delle Imprese.
Si distinguono le società di persone e le società di capitali.
Le società di persone non hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società rispondono anche i soci; quindi i debiti della società li pagano anche i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge). Esistono:
- la società semplice (S.s.);
- la società in nome collettivo (S.n.c.);
- la società in accomandita semplice (S.a.s.).
- le società per azioni (S.p.A.);
- le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.);
- le società a responsabilità limitata (S.r.l.);
- le società a responsabilità limitata semplificata (S.r.ls.).
Le società di capitali possono svolgere, attraverso la costituzione di consorzi, anche attività consortile che consiste nella organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
La personalità giuridica si acquista con l'iscrizione da parte del notaio dell'atto pubblico costitutivo della società presso il Registro delle Imprese.
Come si costituisce una società
Nel 2000 è stato abolito il controllo del Tribunale (tecnicamente definita omologa) per la costituzione delle nuove società e di conseguenza il notaio, al quale è ora affidato il controllo di legalità preventivo, ne ha assunto la responsabilità. Dal 2000, dunque, una società di capitali, che fino ad allora necessitava di circa 150 giorni dalla sua costituzione alla sua effettiva operatività, oggi può essere operativa il giorno stesso dell’atto notarile o al massimo in pochi giorni. In Italia non esiste praticamente contenzioso in materia societaria. A ribadire la funzione di giustizia preventiva affidata al notaio in materia societaria è anche una recente norma di legge che prevede l’iscrizione immediata per gli atti societari predisposti dal notaio nel registro delle imprese, lasciando a quest’ultimo una verifica di “seconda istanza”.
Esistono varie tipologie di società per svolgere attività d’impresa: la scelta dipende non solo dalla natura e qualità dei soggetti che vogliono costituire la società ma anche dalle circostanze che ne possono determinare la nascita. Per questo è consigliabile rivolgersi per tempo al notaio, che potrà illustrare opportunità e conseguenze, anche in termini di rischi e responsabilità, che ciascun modello societario comporta. |
Società di persone
Le società di persone sono:
In generale, nelle società di persone ciascun socio:
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Società di capitali
Le società di capitali sono:
Il sistema delle società di capitali è stato profondamente riformato con l’obiettivo di accrescerne la competitività sui mercati interni ed internazionali. Per questo il centro della vita della società è stato spostato sull’autonomia privata, in particolare nella redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, che ne regolano oltre che la nascita, anche lo svolgimento della sua futura attività. Il socio non ha potere diretto di amministrazione e controllo della società, ma può esprimere il suo voto in assemblea e concorrere alla nomina degli amministratori e dei sindaci. Ciò non gli impedisce di essere nominato amministratore, assumendone la relativa responsabilità. La società di capitali funziona attraverso la presenza di tre organi: l’assemblea, con una competenza limitata alle decisioni di maggior rilievo per l’ente, gli amministratori, a cui è demandata la gestione della società e l’attuazione dell’oggetto sociale, ed i sindaci, organo di controllo e di vigilanza sull’attività degli amministratori. |